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La M.A.S.T s.as ( Mediterranea per Aziende - Sviluppo - Territorio) è una società di servizi che opera nel settore agro-ambientale. Offre alle aziende una vasta gamma di servizi per assicurare alle aziende e al territorio assistenza e consulenza multisettoriale e altamente specializzata   per intraprendere e conseguire percorsi e obiettivi di sviluppo sostenibile. La MAST è accreditata dalla Regione Sicilia per l’espletamento di servizi di assistenza alle aziende agroalimentari. 

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Acquisto e assegnazione di terreni agricoli

 
 
Titolo   Decreti legislativi n. 228/2001, n. 99/2004 e n. 101/2005.
     

Riferimenti normativi

 

ISMEA – Regione

 

Obiettivi

 

l'obiettivo primario di favorire la formazione e lo sviluppo di imprese agricole in favore di giovani imprenditori agricoli.

     

Beneficiari

 

Sono finanziabili i soggetti in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che presentino una delle seguenti qualifiche professionali:
- Coltivatore diretto: che non ha compiuto i 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto e che è in possesso di conoscenze e competenze professionali.,
- Imprenditore agricolo professionale
che non ha compiuto i 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto e che è in  possesso di conoscenze e competenze professionali.

Società agricole

Le società che possono accedere all'intervento  devono necessariamente avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di società agricola.  Al momento della richiesta di intervento, la società agricola deve presentare almeno un soggetto qualificante con meno di 50 anni e, nel caso di società di persone o cooperative, almeno il 50% dei soci con meno di 50 anni.
Il soggetto qualificante, al momento della richiesta di intervento, deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale e nel registro delle imprese e non deve utilizzare il regime di esonero IVA.  Sono quindi finanziabili le seguenti tipologie di società agricole: Società di persona, Società di capitali , Società cooperative.
     

Interventi e azioni

 

L'intervento fondiario Ismea si concretizza attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di imprenditori agricoli professionali e di società agricole (di persone o di capitali).

     

Agevolazioni previste

 

Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito.

Il rimborso del finanziamento agevolato ( a tasso fisso) avviene tramite rate semestrali, costanti e posticipate.
In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito della seguente griglia:

  1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
  1. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
  2. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
  3. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.
                                                            Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
     
Agevolazioni previste  

Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito.

Il rimborso del finanziamento agevolato ( a tasso fisso) avviene tramite rate semestrali, costanti e posticipate.
In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito della seguente griglia:

  1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
  1. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
  2. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
  3. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.
                                          Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
     
Massimali  

Il volume massimo per gli interventi è stabilito, in relazione alla categoria di soggetti richiedenti, come riportato di seguito:

  1. persone fisiche - Il massimale è stabilito in euro 750.000,00
  2. società agricole - Il massimale è stabilito in euro 2.000.000,00

Per le società con socio unico si applica il massimale di euro 750.000,00 per intervento.

Tranne che in specifici casi, possono essere ammesse le operazioni che hanno per oggetto terreni la cui valutazione da parte della Commissione tecnica Ismea/regione sia almeno di euro 150.000,00.
     
Vincoli  

I soggetti che acquistano i terreni sono soggetti ai seguenti  vincoli:

  1. Obbligo di coltivazione o conduzione per un periodo di almeno 10 anni dalla stipula dell'atto di vendita dei terreni. Pertanto, prima di tale periodo non è possibile estinguere anticipatamente il mutuo o vendere i terreni assegnati.
- Periodo di indivisibilità stabilito in 10 anni dalla stipula dell'atto di vendita dei terreni.
     
Interventi esclusi  

Sono esclusi gli interventi di acquisto e rivendita dei terreni relativi ai seguenti soggetti:

  1. tra genitori e figli;
  2. tra coniugi;
  3. tra affini entro il 1° grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione dei casi in cui l'acquirente (genero/nuora) risulta in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre 2 anni dalla data della richiesta di intervento e che il coniuge svolga attività autonoma in un settore non agricolo;
tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente indicati, con la parte acquirente/venditrice;
 
 
 
 
   
       
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