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Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali |
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Riferimenti normativi |
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P.S.R. 2007-2013 – Misura: 123 |
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Obiettivi |
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La misura si pone l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione, favorendo anche la realizzazione di nuovi prodotti/processi e l’introduzione di nuove tecnologie. Intende anche favorire gli aspetti organizzativi che incidono sul prezzo finale della vendita e agire sulla concentrazione dell’offerta, sull’efficienza dei canali di commercializzazione, sulla conoscenza dei mercati e sugli accordi contrattuali di filiera.
Inoltre intende incentivare e potenziare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali primari e della biomassa agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile. |
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Beneficiari |
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I soggetti beneficiari degli interventi sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Nel caso della silvicoltura il sostegno sarà limitato alle microimprese.
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Interventi e azioni |
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Le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:
a) costruzione, acquisizione (anche mediante leasing), o miglioramento di beni immobili (l’acquisto di fabbricati è limitato al 30% del valore complessivo del progetto);
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili.
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell’IVA;
d) acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell’investimento;
e) interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in forma diversa da quella in conto capitale;
f) l’IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari.
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Importo e livello di aiuto |
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L’ammontare dell’aiuto è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile.
Il sostegno può anche essere concesso ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 50 % del costo dell’investimento ammissibile. |
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