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Produzione di energia da fonti rinnovabili |
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Diversificazione verso attività non agricole |
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Riferimenti normativi |
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P.S.R. 2007-2013 – Misura: 311
Azione B: Produzione di energia da fonti rinnovabili |
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Obiettivi |
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La misura intende favorire gli interventi per la produzione e la cessione di energie da fonti rinnovabili allo scopo di ridurre i costi aziendali di approvvigionamento energetico (auto-approvvigionamento) e aumentare il reddito attraverso la vendita dell’energia eccedente i fabbisogni aziendali. |
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Obbiettivi |
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Imprenditori agricoli singoli o associati o membri della famiglia agricola, singoli o associati. Per famiglia agricola si intende l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, adozione e tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. |
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Interventi e azioni |
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Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia delle seguenti tipologie:
a) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali;
b) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
c) impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
d) piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili (biodiesel);
e) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e mini-eolico), aventi potenza massima di 30 kW;
f) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per la produzione combinata di elettricità e calore;
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Importo e livello di aiuto |
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Gli aiuti saranno erogati, con un’intensità pari al 45% per le piccole e medie imprese.
Il sostegno può anche essere concesso ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%. |
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